PIOMBINO, SENTENZA DEL TAR: ULTIMA PUNTATA

Ho letto la sentenza e guardato la registrazione dell’assemblea tenutasi a Piombino sabato 3 febbraio (visibile qui) e condivido molte delle cose dette, ma non quelle riferite alla sentenza.

Non sono un giurista ma propongo comunque alcune riflessioni.

– Purtroppo mi è parso di assistere, a ruoli invertiti, alla presentazione del rigassificatore tenutasi a Ravenna l’11 ottobre 2022: propaganda, applausi a scena aperta, affermazioni dogmatiche non dimostrate. Chi non era d’accordo, se c’era, non è intervenuto. Niente che possa essere d’aiuto per favorire l’ottenimento di risultati migliori.

– Come si fa a dire “non ho letto“, “non sono competente“, “non so se“… PERÒ… e via a snocciolare giudizi su argomenti che, per stessa ammissione di chi parla, non si conoscono?

– Senza ovviamente aver contato le parole dette, quella che mi sembra sia stata pronunciata più volte è DEMOCRAZIA (lamentandone la mancanza), ma in tribunale non si va per cercare democrazia (e, a voler essere cinici, nemmeno giustizia, in tribunale si va per avere ragione e conta solo ciò che si riesce a provare in modo indiscutibile).

– La seconda parola più pronunciata è stata PUNITIVA (riferita alla sentenza che condanna il Comune al pagamento delle spese), ma nessuno si è preso la briga di citare l’art. 26 del Codice del Processo Amministrativo: “Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del Codice di Procedura Civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2.” e il richiamato art. 91 del Codice di Procedura Civile: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.” Quindi la condanna alle spese non è punitiva ma semplicemente conforme a quanto previsto. Se poi non lo si ritiene giusto bisogna cambiare la legge, che però non è competenza di un giudice.

– Poi si è parlato di EMERGENZA gas che non esisterebbe e mai sarebbe esistita. Condivisibile, ma non è compito di un giudice sindacare ciò che è scritto in un decreto. Nel decreto Draghi n. 50 del 17 magio 2022 è scritto: “In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale … costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti“: non è un tribunale che può revocare un’urgenza decretata dal Governo.

– Non è GIUSTO che siano trattati allo stesso modo colossi come Snam e cittadini che non hanno nemmeno lontanamente le stesse possibilità economiche: condivisibile, ma non è compito di un giudice cambiare le leggi. Se si ritiene che le leggi siano sbagliate ci si rivolge al Parlamento, non a un tribunale.

– L’importo speso dal Comune di Piombino, che avrebbe potuto dare un’idea delle cifre in gioco, non è stato quantificato. Se (n.b. SE, visto che un dato ufficiale non è stato comunicato) il Comune avesse speso 200 mila euro come dice qualcuno, o anche solo 100 mila come dicono altri, come si può definire punitiva una condanna a 30 mila euro? (90 mila è il totale da corrispondere a 3 enti diversi) Non è che se il Comune paga chi lavora per lui, gli avvocati degli altri debbano lavorare gratis.

– Il Sindaco ha poi portato l’esempio che, secondo me, riassume tutto: “stiamo giocando una partita di calcio dove noi siamo una squadra di amatori e giochiamo contro il Real Madrid“.

Sorvolando sul fatto che il Real Madrid, ammesso che lo facesse, forse giocherebbe contro una squadra di amatori solo per beneficenza (e la causa non è stata fatta per beneficenza), il paragone suscita l’idea di eroismo o di insensatezza? (per usare un termine soft)

Questo, a mio parere, è il vero punto della questione: chi mai, dotato di buon senso, penserebbe di sfidare il Real Madrid, avendo la benché minima possibilità di vittoria, con una squadra di amatori?

Con degli amatori, per quanto generosi, pieni di buona volontà e disposti a sacrificarsi, ci si iscrive a un campionato, appunto, di amatori, non a quello di serie A e tanto meno a una coppa internazionale!

Forse la vera ingiustizia sta nell’aver permesso a degli amatori di sfidare dei professionisti. Altro che mancanza di democrazia: consentire il massacro di cittadini inconsapevoli, inermi e incompetenti è una vera crudeltà! Ma d’altra parte impedirlo -al contrario di ciò che accade nello sport dove le categorie non solo sono accettate ma ritenute indispensabili- sarebbe considerata una inaccettabile violazione dei diritti umani.

E se invece, immaginando la reazione indignata di qualcuno, si era competenti, capaci e pronti, allora è fuori luogo lagnarsi per il divario di risorse.

Comunque sia, le regole vanno rispettate oppure, se si vogliono cambiare, si agisce ad altri e ben diversi livelli: non ci si rivolge a chi le regole deve solo farle rispettare. Per rimanere nella metafora calcistica sarebbe come pretendere che un arbitro potesse decidere che una squadra può schierare in campo 15 giocatori che possono toccare la palla anche con le mani perché il loro livello è decisamente inferiore a quello degli avversari: non è assurdo, basta cambiare il regolamento che però non è compito dell’arbitro.

Se poi, infine, non ci si fida dei giudici perché li si ritiene politicizzati e/o asserviti al potere, allora a loro non ci si rivolge proprio!

Che sia consuetudine dei politici cercare di trarre vantaggio anche dalle sconfitte è un fatto ben noto ma studiare davvero la sentenza invece di sfruttarla per fare propaganda sarebbe stato molto più utile per evitare clamorose batoste in eventuali azioni future.

E su questo argomento passo e chiudo.

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