RIGASSIFICATORE DI RAVENNA: LA REGIONE EMILIA ROMAGNA AMMETTE UN ALTRO ERRORE

Dopo l’errata-corrige proposta da Snam per rimediare agli errori tecnici contenuti nel progetto del rigassificatore di Ravenna -segnalati dall’ing. Merendi fin da agosto 2022- ora è la regione Emilia Romagna ad ammettere un altro errore che, pur se può sembrare solo un cavillo, invece di chiudere il discorso fa sorgere altri dubbi (nota: quasi tutte le cause in tribunale ruotano attorno a cavilli).

Il 6 marzo 2024 ha avuto risposta la petizione -inviata alla Regione dall’ing. Riccardo Merendi di Ravenna- con la quale si chiedeva che fosse verificata la compatibilità dell’intesa Stato-Regione con il nulla-osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).

Sebbene la risposta -approvata con 27 voti a favore (PD, IV, ERCEP), 13 voti contrari (Lega, FDI, RCPER, M5S) e 1 astenuto (Misto/Facci)- sia negativa e si concluda con “non si rilevano elementi di incompatibilità con il nulla osta richiamato nella petizione“, c’è una frase che merita una approfondimento: “È pertanto evidente che per mero errore materiale sia stata richiamata nello stesso la documentazione presentata dalla società nel luglio 2022.”

Che si tratti di errore materiale o di altra natura sarà da verificare, intanto, comunque, si è messo un punto fermo sul fatto che la condizione posta dal Ministero, così come formulata, non è rispettata dai lavori in corso a Punta Marina.

Quindi pare che la risposta sia contraddittoria dove nega l’esistenza di elementi di incompatibilità ma allo stesso tempo ammette la presenza di un errore che renderebbe incompatibili nulla-osta e intesa Stato Regione.

Sarà da verificare anche (argomento non affrontato nella risposta scritta) se davvero l’errore possa risultare “sanato” come asserito durante la discussione in Commissione (registrazione della Commissione II del 5 marzo 2024 dalla posizione 21′ 25″).

Qualora dovesse risultare che uno o entrambi i punti -natura dell’errore e/o modalità di correzione- non sono stati trattati in modo corretto, anche la votazione potrebbe essere rimessa in discussione in quanto il giudizio dei votanti potrebbe essere stato fuorviato da informazioni imprecise.

***

Per chi fosse interessato a maggiori dettagli, solo per esporre i dubbi e senza alcuna pretesa (non sono un giurista!) si confronti la risposta alla petizione con il documento citato nella stessa.

Risposta della Regione:

Tale nulla osta, rispetto al quale si chiede di verificare la compatibilità dell’Intesa, è stato rilasciato in data 7 ottobre 2022 a valle dell’esame della documentazione integrativa presentata dalla società proponente, come si evince dalle premesse riportate nello stesso documento. E’ pertanto evidente che per mero errore materiale sia stata richiamata nello stesso la documentazione presentata dalla società nel luglio 2022.”

Nulla osta del Mise:

“Si rilascia per quanto di competenza il relativo nulla osta definitivo alla costruzione, subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni: … 2) tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nel Progetto “FSRU Ravenna e collegamento alla rete nazionale gasdotti” n° REL-PROG-E_00001 di luglio 2022, nella Corografia n° PG-TP-D-35281 “Tracciato di progetto – tratto a terra” del 06/07/2022“.

Che sia evidente e che si tratti di mero errore materiale, fino a prova contraria, sono opinioni di chi ha scritto il documento.

Da alcune delle numerosissime sentenze che trattano di errori materiali emesse dal Consiglio di Stato (massima autorità in tema di diritto amministrativo):

Quindi pare (ovviamente lasciando agli specialisti l’ultima parola) che un errore materiale, per essere considerato tale, dovrebbe essere rilevabile da chiunque, percepito a colpo d’occhio (ictu oculi) e senza necessità di ricorrere ad altri documenti.

Al proposito si osserva che:

– gli errori sarebbero due -visto che sono due i documenti richiamati- e ciò rende poco credibile, a livello di probabilità, che si siano verificate due sviste consecutive, coerenti tra loro e riportanti entrambe la stessa data di luglio 2022

– gli stessi documenti sono citati anche in altra parte del documento: “Esaminati il Progetto “FSRU Ravenna e collegamento alla rete nazionale gasdotti” n. REL-PROG- E_00001 di luglio 2022 e la Corografia n. PG-TP-D-35281 “Tracciato di progetto – tratto a terra” del 06/07/2022“, fattore che rende verosimile che la volontà esternata possa corrispondere con quella sostanziale

– nel documento del Ministero è scritto che sono stati “esaminati” certi documenti ed è stata “vista” altra documentazione ma

a) i documenti esaminati e visti non fanno parte dell’atto stesso

e

b) per decidere se la condizione posta rispecchi la volontà del Ministero o sia frutto di una, o meglio DUE sviste, sarebbe necessario analizzare il contenuto di quei documenti (e, forse, anche di altri contenuti nel fascicolo) procedendo a complesse indagini ricostruttive di una volontà che invece sono escluse per l’identificazione di un errore materiale

– nella parte invece dove si legge “Vista la documentazione integrativa depositata presso la Conferenza di Servizi … presentata da codesta spett.le ditta SNAM FSRU Italia S.r.l. Emilia (ns. prot. I.0134287 del 28/09/2022)” la documentazione è identificata con un numero di protocollo interno, quindi non pare possibile consultare quella documentazione avendo a disposizione solo i documenti pubblicati nel sito della regione, aspetto che complicherebbe ulteriormente le complesse indagini ricostruttive di una volontà

– leggendo solo il nulla osta del Mise non pare rilevabile alcun indizio che faccia pensare all’incompatibilità tra i documenti di luglio 2022 e la citata documentazione integrativa, che potrebbero non essere in contrasto gli uni con l’altra (come invece risulta esaminando tutta la documentazione, esame che però contrasta con la definizione di errore materiale)

– quanto alla parte della risposta che comincia con “A sostegno” e cita l’integrazione al nulla-osta del Ministero a seguito di intervenute ottimizzazioni progettuali di ottobre 2023, si ripete che non pare significativa per il riconoscimento di un errore materiale, in quanto documento esterno a quello in esame; inoltre, non facendo espresso riferimento alla correzione di un errore non pare un provvedimento idoneo alla correzione stessa

– come ultima osservazione, la condizione posta dal Mise non deriva dall’applicazione di una formula predeterminata che potrebbe dare solo un determinato esito (come potrebbe essere, per esempio, il calcolo basato su una formula prestabilita di un punteggio ai fini di una graduatoria) ma riguarda il rispetto di determinate norme che vanno interpretate e applicate in base al progetto specifico e che quindi non è scontato a priori.

Concludendo, non è in discussione che quello, o meglio quelli, indicati nella risposta siano errori -che lo siano è scritto nella risposta alla petizione- il punto è verificare se davvero si tratti di errori materiali o di altro genere perché, nel secondo caso, la risposta ricevuta non sarebbe corretta.

Quanto alla correzione, se anche davvero si trattasse di errore materiale pare che essa potrebbe essere quanto meno doverosa -anche se magari non obbligatoria- ma non è detto che l’errore, a questo punto noto e riconosciuto, possa considerarsi sanato senza uno specifico provvedimento (che può essere di tanti tipi a seconda del documento da correggere, dell’errore riscontrato, della finalità della correzione ecc.): forse la Pubblica Amministrazione può decidere se correggere o meno l’errore, ma dichiararlo sanato -come è stato fatto nel corso della discussione in Commissione- non è detto che sia corretto.

In definitiva le domande sono due:

– si tratta davvero di errori materiali?

– saranno effettivamente coretti?

Nota – Per non creare malintesi è opportuno chiarire che non si tratta di prendere posizione pro o contro il rigassificatore e tanto meno pro o contro Snam: il punto è che siano garantite correttezza e trasparenza dei provvedimenti.

Cliccare sul link per scaricare la risposta alla petizione e il nulla osta del Mise: pare che per rilevare un errore materiale non serva altro.

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